Cassazione Penale, Sez. 3, 15 gennaio 2013, n. 1857 – Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso un cantiere edile perché non aveva verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa affidataria dei lavori, delle disposizioni di sua pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel P.O.S., quali gli obblighi di recinzione del cantiere ed installazione di segnaletica.

Condannato in primo grado, ricorre in Cassazione – Inammissibile.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente

Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 20/2011 TRIB. SEZ. DIST. di NARDò, del 25/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Nardò, con sentenza del 25.1.2012 ha affermato la responsabilità penale di (Omissis), condannandolo alla pena dell’ammenda, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, comma 1 lettera a) e articolo 158, comma 2 lettera a) perchè, quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso un cantiere edile, non aveva verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte dell’impresa affidataria dei lavori, delle disposizioni di sua pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel P.O.S., quali gli obblighi di recinzione del cantiere ed installazione di segnaletica (in (Omissis)).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento alla sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione penale costituita dalla procedura di cui alDecreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 21 e ss., pur dando atto dell’intervenuto adempimento delle prescrizioni impartite con verbale ispettivo del 15.10.2008.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica dell’esistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione contestata, rilevando che il giudice del merito non avrebbe considerato quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nè la sua eventuale violazione.

Aggiunge che, avendo ricevuto al contestazione delle violazioni in data 25.10.2008, quando i lavori erano ormai ultimati, non gli era stato possibile non solo di rimediare alle violazioni, ma anche di contestarne la correttezza.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

4. Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Il giudice di merito, dando doverosamente conto delle risultanze dell’istruzione dibattimentale, ha evidenziato come la sussistenza della violazione contestata fosse dimostrata dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

5. Quanto al rispetto della procedura di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 21 e ss., posta in dubbio dal ricorrente, il Tribunale ha chiarito con argomentazioni in fatto assistite da coerenza e logicità e, come tali, non censurabili in questa sede di legittimità, che all’atto di un primo sopralluogo, verificata la presenza di una recinzione inadeguata, la mancanza di un impianto elettrico autonomo per il cantiere ed un autonomo impianto di messa a terra, l’assenza di cartellonistica e la messa a disposizione delle maestranze del solo P.O.S., veniva richiesta la presentazione dei documenti di sicurezza mancanti (PSC e PiMUS).

Solo dopo l’esibizione dei documenti richiesti veniva accertata la non rispondenza del cantiere a quanto in essi specificato e solo dopo questa ulteriore verifica veniva emesso verbale di ispezione a carico del ricorrente, impartendogli l’adempimento di specifiche prescrizioni.

Avendo il ricorrente segnalato che l’adempimento non era possibile per essere ormai ultimati i lavori, ricorda il giudice del merito che l’organo ispettivo lo ammetteva comunque al pagamento della sanzione amministrativa che, tuttavia, l’imputato non effettuava.

6. Da quanto appena indicato risulta di tutta evidenza che la procedura di estinzione prevista dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994 è stata rispettata e che solo per deliberata scelta dell’imputato, il quale non ha versato la somma fissata a titolo di sanzione amministrativa detta proceduta non è pervenuta a completo espletamento.

Parimenti corrette risultano le determinazioni del giudice di merito riguardo alla sussistenza della contravvenzione.

Viene infatti richiamata la deposizione resa dei testimoni escussi ed evidenziate le condizioni del cantiere all’atto del controllo, la mancanza del PSC e del PIMUS e la non corrispondenza, accertata dagli operanti, tra il contenuto di detti piani, successivamente esibiti e le reali condizioni del luogo di lavoro.

Altrettanto correttamente il Tribunale si sofferma sulla giurisprudenza di questa Corte, che opportunamente richiama, per illustrare la posizione soggettiva dell’imputato nella sua qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato dalla committente.

Il Tribunale ha, infine, fornito adeguata risposta alla difesa evidenziando la sequenza temporale degli accertamenti e delle violazioni, di cui si è già detto ed osservando, ancora una volta senza alcun salto logico o manifesta contraddizione, come la non corrispondenza tra quanto constatato in cantiere e le prescrizioni dei piani risultasse dimostrata dalle deposizioni testimoniali e come nessun utile elemento in fatto di segno contrario sia stato addotto dall’imputato.

La sentenza impugnata risulta dunque del tutto immune dalle censure mosse in ricorso.

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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