Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 – Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l’esecuzione
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: D’ISA CLAUDIO Data Udienza: 27/04/2015
FattoDiritto
M.S. e M.S. A.M., costituite parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa ex art. 425 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Larino di non luogo a procedere nei confronti di C.G. in ordine al delitto di cui all’art. 589 cod. pen. aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro.
In sintesi il fatto per una migliore intelligenza dei motivi posti a base del ricorso.
All’imputato, quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è stato contestato di avere omesso di verificare l’applicazione, da parte della ditta esecutrice dei lavori, delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento in violazione dei doveri su di lui incombenti, come fissati dall’art. 92, lett. a), del d.l.vo n. 81/08; nel caso di specie, aveva omesso di controllare l’efficienza del gancio della gru, con la conseguenza che l’operaio A.S., impegnato nei lavori del cantiere edile, veniva colpito a morte dallo sganciamento tra due catene di numerosi cavalletti che costituivano il carico della gru, da lui manovrata in quanto il relativo gancio risultava difettoso e/o mal funzionate al suo imbocco.
Il GUP si è determinato ad emettere la sentenza di non luogo a procedere con la formula “per non aver commesso il fatto” evidenziando che la norma violata (colpa specifica) definisce la posizione di garanzia e protezione assunta dal coordinatore dell’esecuzione dei lavori, il quale, durante l’esecuzione dell’opera, deve verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, argomenta il GUP, il piano di sicurezza prevedeva genericamente un imbocco di chiusura per il gancio del tipo di quello qui in questione che infatti vi era; solamente che era rotto, non era ben funzionante e questo ha provocato lo sganciamento dei cavalletti e quindi, l’infortunio. Ma l’obbligo di verificare il buon funzionamento di tale dispositivo non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento di sicurezza. Questi non è un superdirettore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti; infatti, non ha l’obbligo di presenza continua e giornaliera sul cantiere, essendo, invece, deputato alla verifica della predisposizione dell’effettivo uso, da parte di chi procede nei lavori, di tutti gli accorgimenti che il piano di sicurezza prevede, valutando, anche “in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere”, nonché verificando “che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
Nel caso di specie, il gancio, rileva il GUP, come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, era un dispositivo standard adeguato al lavoro da svolgere, compatibile con quanto previsto dal piano di sicurezza, perché provvisto del dispositivo di chiusura che, tuttavia, non era ben funzionante. Era dovere di chi procedeva materialmente nel lavoro, e dei loro responsabili, nonché eventualmente di chi per legge era tenuto alla vigilanza sulla sicurezza verificare costantemente che l’attrezzatura fornita fosse in concreto idonea, cioè ben funzionante non difettosa, momento per memento, nell’esecuzione dei lavori, e. se tanto non è avvenuto, costoro ne dovranno rispondere penalmente.
Le ricorrenti parti civili denunciano vizio di motivazione.
In via preliminare si osserva che la premessa da cui parte il GUP é contraddetta dallo stesso Piano di Sicurezza dove si precisa testualmente a pag. 2 punto n. l, che “i ganci utilizzai devono essere dotati di dispositivo di chiusura funzionante”.
Quindi il Piano di Sicurezza prescriveva specificamente che sui ganci fossero presenti i dispositivi di chiusura e che quest’ultimi fossero funzionanti.
La precisazione è importante perché tale disposizione del Piano di Sicurezza va letta unitamente all’articolo 92 comma 1 lett.a) D. Lvo 2008 n.81 dove si stabilisce che: “il coordinatore dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici…delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza “.
Se ne ricava che il coordinatore alla sicurezza, nel caso in esame, doveva verificare con opportuni controlli che i dispositivi di chiusura fossero non solo presenti, ma anche funzionanti.
E’ evidente quindi che l’incidente è avvenuto perché non sono state rispettate le disposizioni del PSC, e l’imputato C.G., coordinatore della sicurezza, ha omesso di verificare che fossero concretamente rispettate quelle disposizioni.
Si aggiunge che la motivazione appare illogica perché parla apoditticamente di “un guasto momentaneo”, ma agli atti non vi è nessun elemento che permette di dire che quel dispositivo di chiusura non fosse da prima e semmai fin dall’inizio (cioè fin da quando portato su quel cantiere) non funzionante.
La circostanza che l’imputato non fosse sul cantiere quel giorno al momento dell’incidente mortale non può essere ritenuta a favore del medesimo, anzi rappresenta tutt’al più un ulteriore indizio di un’attività di controllo inesistente.
Inoltre, si deduce che è assolutamente illogico sostenere che il coordinatore deve limitarsi a verificare la presenza del dispositivo di chiusura ma non anche la funzionalità dello stesso, ciò vorrebbe dire che in un cantiere un coordinatore della sicurezza potrebbe consentire la presenza di dispositivi rotti, tanto lui deve solo assicurarsi della loro presenza e non della funzionalità.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione di cui all’art. 9 co. 1 lett. a) del D.lvo 81/2008, alla stregua della interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese, operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza. Si riporta sul tema copiosa giurisprudenza di questa Corte.
Con il terzo motivo si denuncia carenza di motivazione con riferimento alle peculiari funzioni giurisdizionali del GUP per l’adozione della sentenza ex art. 425 c.p.p..
Alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all’esame delle censure poste a fondamento del ricorso.
Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare quale oggi si presenta all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425 c.p.p., comma 3, “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio.
Va, inoltre, ricordato che l’unico controllo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Diversamente si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tal cosa si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio.
Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testé indicati.
La risposta è positiva
Nella specie il Giudice ha chiaramente espresso il criterio con il riferimento a dati oggettivi, su cui non v’è contestazione: 1) il C.G. aveva assunto il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 2) il Piano di sicurezza e coordinamento prevedeva che i ganci utilizzati dovessero essere dotati di dispositivo di sicurezza funzionante; 3) nel caso di specie il gancio della gru era dotato del dispositivo di sicurezza, e che esso, dopo il verificarsi dell’infortunio, si è accertato essere mal funzionante.
Sulla base di tali dati il GUP ha ritenuto che non sussisteva alcun obbligo in capo all’imputato di verificare, momento per momento, la funzionalità del detto dispositivo.
Dunque, la responsabilità per colpa contestata al C.G. è stata esclusa per carenza in capo al medesimo della posizione di garanzia in ragione dell’incarico da lui ricoperto.
Posta, in tal modo la questione, essenzialmente in punto di diritto, lo svolgimento del dibattimento non avrebbe portato ad una soluzione diversa.
Va quindi valutata la correttezza della decisione esclusivamente sotto il profilo dell’inquadramento giuridico della fattispecie di cui trattasi.
Sul punto non appaiono aderenti al dettato normativo le argomentazioni dei ricorrenti.
Il d.lgs. 494/1996 ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere, con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106che, tuttavia, ha mantenuto l’impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti. Con una recente pronunzia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l’indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente. Sia la normativa di cui d.lgs. 494/1996 che quella ripresa dal T.U. confermano che la funzione di vigilanza è “alta” e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri “tipici”, e di quelle afferenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Alla luce di tali principi, appare corretta la motivazione della sentenza impugnata sul punto, avendo ritenuto in fatto che si è trattato di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto,e ,quindi, l’evento stesso non è riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.
Anche con riferimento al dato di fatto del mal funzionamento del gancio il GUP ha evidenziato che un ulteriore approfondimento dibattimentale non avrebbe potuto condurre all’accertamento della consapevolezza di tale circostanza da parte del C.G., unica ipotesi che gli avrebbe imposto, nella sua qualità, di sospendere i lavori.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2015.
(Fonte: OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro)
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