Il Ministero del Lavoro, con Circolare del 13 febbraio 2015 riporta alcuni chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio, distinti in permanenti o non permanenti sulle opere di costruzione. Per quelli permanenti si esclude la natura di DPI: sono quindi da considerare prodotti da costruzione.
Il Ministero, nella circolare 13 febbraio 2015 precisa preliminarmente che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi dì ancoraggio:
– quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
– quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. In quest’ultima categoria, secondo il Ministero, rientrano “tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine dei lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto”.
Dispositivi di ancoraggio non permanenti
Per quanto riguarda i Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente, il Ministero da una lettura congiunta dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (nozione di DPI) e dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 sulla funzione del DPI, pervenendo alla conclusione che “…i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.
Pertanto, tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:
– sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
– sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.
Dispositivi di ancoraggio permanenti sulle opere di costruzione
Quanto invece ai Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, secondo il Ministero non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Sono quindi da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Circolare del 13 febbraio 2015
Riferimenti normativi:
Circolare del 13 febbraio 2015
Chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.