Addetti alle attrezzature: il 12 marzo scade l’aggiornamento formativo

Il 12 marzo 2015 termina il periodo transitorio previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che permette agli operatori già adibiti all’uso delle singole attrezzature di lavoro, o che siano in possesso di formazione pregressa, di integrare e concludere la propria formazione.

 

L’Accordo prevede che a partire dal 12 marzo 2013 la formazione sia erogata esclusivamente dagli organismi accreditati o da soggetti formatori autorizzati e nelle modalità e con il numero di ore previsti dall’Accordo stesso.
In base all’Accordo, il corso di aggiornamento quinquennale deve avere una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici. Le Circolari MLPS 12.2013 e 21.2013 riconoscono la possibilità di svolgere in aula e alla presenza di un solo docente anche la trattazione dei moduli pratici, purché con un massimo di 24 partecipanti. Pertanto il corso di aggiornamento può essere svolto sia nella modalità comprendente 1 ora di parte teorica e 3 ore di parte pratica, oppure con lo svolgimento in aula in cui saranno affrontanti per 1 ora gli elementi della parte teorica e nelle restanti 3 ore gli argomenti dei moduli pratici. La scelta della modalità organizzativa è lasciata al datore di lavoro.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) fossero già incaricati dell’uso di attrezzature, ma del tutto sprovvisti di qualunque tipo di formazione, dovranno seguire il percorso formativo completo previsto per le attrezzature di interesse da concludersi entro il 12 marzo 2015. Nel loro caso il programma del corso sarà lo stesso previsto per la formazione ex-novo degli addetti all’uso delle specifiche attrezzature, con corsi relativi ai moduli giuridico-normativo e tecnico e successivi moduli pratici. Qualora i lavoratori già incaricati dell’uso delle attrezzature non terminassero il percorso formativo entro la scadenza indicata del 12 marzo 2015, appare evidente che non potranno essere più adibiti alla mansione di operatore per tutto il tempo necessario a concludere la formazione richiesta.

La Circolare MLPS 21.2013 riepiloga come la formazione pregressa possa essere riconosciuta valida:
– caso A: validità 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo;
– caso B: validità 5 anni dalla data di aggiornamento;
– caso C: validità 5 anni dalla verifica finale dell’apprendimento.
Per il riconoscimento della formazione effettuata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, dovrà essere raccolta tutta la documentazione relativa e probante. L’Accordo suggerisce diconservare per 10 anni il registro del corso che indichi:
– elenco dei partecipanti (con firme);
– nominativi e firme dei docenti; – contenuti;
– ora di inizio e fine;
– esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica.

fonte: Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro

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